e-FATTURA: GOVERNO E PARLAMENTO “AL LAVORO PER IL RINVIO”

e-FATTURA: GOVERNO E PARLAMENTO “AL LAVORO PER IL RINVIO”

Stiamo lavorando con il ministro Tria per rinviare la fatturazione elettronica al primo gennaio 2019”. Così l’annuncio del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi DI MAIO, lanciato nella giornata di giovedì 14 u.s., perché “Su questo hanno ragione” ha precisato, riferendosi alla richiesta di rinvio delle organizzazioni dei gestori, FAIB, FEGICA e FIGISC/ ANISA, cui ha fatto seguito la proclamazione di uno sciopero per il 26 giugno.

Oltre al diretto interessamento del Governo, in Parlamento è in atto un ulteriore tentativo di rinvio della scadenza (dopo quello attuato con gli emendamenti al d.l. “Alitalia”, ed a quello con gli emendamenti sul d.l. “crisi Aziendali”, che non hanno superato il vaglio di ammissibilità ed analogia di materia con le questioni trattate in quei due d.l.).

Sono in presentazione, pertanto, da parte di Forza Italia al Senato due emendamenti al decreto-legge “sisma”. In entrambi i due emendamenti, il testo è sostanzialmente il medesimo rispetto a quello presentato, infruttuosamente, prima dal Sen. PICHETTO FRATIN al Senato, e, poi, dall’On.le SQUERI alla Camera, però con una modifica della norma contabile per effetto della rettifica della stima degli oneri da coprire: lo spostamento di sei mesi dell’obbligo di fatturazione elettronica comporterebbe, infatti, minori entrate per complessivi 48,5 milioni di euro.

Di seguito, il testo degli emendamenti aggiornati con le nuove stime contabili:

ART. 1.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti).

1.In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

2.Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di distribuzione carburanti.

Nota: il presente emendamento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018 di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l’utilizzo della scheda carburanti di cui al DPR n. 444/1997.

Assemblea gestori su e-fattura a Milano

ART. 1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti).

1.All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente: «925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione».

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,3 milioni di euro per l’anno 2021 e a 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di distribuzione carburanti.

Nota: La modifica proposta intende esplicitare l’esclusione dalla tassabilità del credito d’imposta revisto al comma 924 in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburante in ragione del 0 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il suddetto credito d’imposta è stato introdotto allo scopo di contenere gli effetti dei maggiori oneri sopportati dagli esercenti impianti distribuzione carburanti generati dalle misure finalizzate all’affidabilità fiscale attraverso la tracciabilità dei pagamenti e la diffusione della moneta elettronica. La seguente modifica si rende necessaria poiché nel dispositivo normativo approvato, la non tassabilità del credito d’imposta risulta inespressa, nonostante le tabelle tecniche collegate al provvedimento contenessero la copertura finanziaria necessaria proprio in funzione delle maggiori entrate generate dal più efficace contrasto all’evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti consentito dalla medesima normativa.

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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