SULLA VICENDA ESSO FAIB FEGICA E FIGISC RILANCIANO

SULLA VICENDA ESSO FAIB FEGICA E FIGISC RILANCIANO

Dopo i primi esiti della vertenza sul “modello grossista” di ESSO, FAIB, FEGICA e FIGISC assumono nuove iniziative sia sul fronte sindacale che sul fronte legale:

COMUNICATO STAMPA DEL 10.11.2017

VERTENZA “MODELLO GROSSISTA ESSO”. I GESTORI RILANCIANO CON UN PACCHETTO DI INIZIATIVE: RICORSO CONTRO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA, AVVIO DELLE CAUSE INDIVIDUALI, MANIFESTAZIONE AL MISE IL 5 DICEMBRE, PREPARAZIONE DELLO SCIOPERO DEI GESTORI A MARCHIO ESSO PER GENNAIO.

La recente ordinanza con la quale il Tribunale di Roma in prima istanza prova a disconoscere in origine il titolo delle Organizzazioni di categoria, senza neanche valutarne i contenuti argomentativi, né la legislazione speciale vigente, a difendere i Gestori dagli abusi commessi nei loro riguardi per effetto delle violazioni degli Accordi collettivi da loro stesse sottoscritti, sorprende e amareggia profondamente.

Questo il commento di FAIB, FEGICA e FIGISC, affidato ad una nota congiunta diffusa al termine della verifica fatta dai gruppi dirigenti delle tre Federazioni.

Non si tratta qui – prosegue la nota – di non avere messo nel conto la classica alea che sottende, soprattutto nel nostro Paese, qualsiasi ricorso ad un Giudizio Terzo.

Quel che amareggia e sorprende sono i caratteri di confusione, contraddittorietà e superficialità con i quali ci si azzarda a motivare il proprio irresponsabile disimpegno preventivo rispetto al destino di migliaia di lavoratori che pure dovrebbero essere difesi e tutelati dalla Legge e dalla Giustizia ed invece prevaricati ingiustamente da chi ritiene di poter impunemente affermare la prepotenza del più forte.

Disimpegno malamente celato dietro l’“invito” rivolto in extremis ai singoli Gestori ad agire individualmente, come se la dipendenza economica e il palese squilibrio contrattuale a cui è costretto di fatto a soggiacere il Gestore stesso non fossero caratteristiche conclamate da ripetuti giudizi dei Tribunali di tutta Italia: di qui, l’obbligo normativo alla contrattazione collettiva voluto dal Legislatore proprio per mitigare tali caratteristiche.

In simili circostanze – precisano FAIB, FEGICA e FIGISC – appare obbligatorio reagire alla doppia ingiustizia patita, raddoppiando lo sforzo e annunciando sia il ricorso contro l’Ordinanza del Tribunale di Roma, sia avviando in modo esemplificativo le prime cause individuali, sospinti obtorto collo a moltiplicare nelle Aule di Giustizia una conflittualità che avrebbe dovuta e potuto essere risolta nel suo complesso e non certamente in una miriade di dettagli.

A questo proposito, tuttavia, non può non essere rilevato come anche la responsabilità Politica, in particolare quella del Ministero dello sviluppo economico, in estremo ritardo malgrado le sollecitazioni più volte esercitate, stia oggettivamente concorrendo ad aggravare una situazione che rischia di produrre effetti su tutto il settore, trattandosi di questioni di mera “convivenza civile”, oltreché di recupero di condizioni di legalità e rispetto della normativa vigente.

Per queste ragioni – conclude la nota sindacale – le Organizzazioni di categoria annunciano per il prossimo 5 dicembre una manifestazione dei Gestori degli impianti a marchio ESSO sotto la sede del Ministero dello sviluppo economico, alla quale farà seguito lo sciopero nazionale degli stessi Gestori entro la prima metà del mese di gennaio.

Sul fronte legale, si ricorda, il ricorso – avverso ESSO Italiana, Retitalia e Petrolifera Adriatica – ex art. 700 del Codice di procedura civile [ossia la “tutela d’urgenza”, in presenza di fatti che vanificherebbero l’esercizio del diritto se si procedesse al giudizio in via ordinaria ed in sussistenza di una fondata verosimiglianza del diritto da tutelare] veniva presentato al Giudice del Lavoro, il quale Giudice, con ordinanza del 03.10, rimetteva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione della controversia ad una sezione ordinaria.

Il nuovo Giudice, senza procedere ad un esame di merito della controversia ed operando strettamente sul piano della contestazione formale della procedura di ricorso avviata da FAIB, FEGICA e FIGISC, con ordinanza del 27 ottobre, ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso (ed ha per giunta condannato le Federazioni ricorrenti a rifondere spese alle controparti), sulla base di una serie di considerazioni – che le Organizzazioni di categoria ritengono ovviamente insoddisfacenti e contro le quali ora intendono ricorrere -, che ruotano sull’insussistenza del titolo delle Organizzazioni di una categoria di lavoratori autonomi (i gestori) ad avviare procedure a norma dello Statuto dei Lavoratori (dipendenti) in controversie di ordine civile che dovrebbero essere promosse dai singoli gestori, e nelle quali il ruolo delle medesime potrebbe al più essere ausiliaria e mai sostitutivo, in assoluta continuità con quanto giudicato nel caso TAMOIL in data 16 marzo 2016 con sentenza 829/2016 (al proposito si veda anche Figisc Anisa News N. 11 del 01.05.2016).

Il testo della contestata Ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, é disponibile cliccando col mouse sul seguente titolo:

ordinanza_ESSO_FINALE

Nota informativa
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