FATTURA ELETTRONICA (2): LA LETTERA DI FIGISC ED ANISA A CASERO

Sulla questione degli adempimenti per i gestori degli impianti di distribuzione per la fatturazione elettronica delle cessioni di carburanti ai soggetti titolari di partita IVA, decorrenti dal 1° luglio 2018, FIGISC ed ANISA avevano inviato il 27 marzo al Viceministro CASERO la comunicazione che di seguito si pubblica integralmente di seguito. Alla richiesta di urgente incontro avanzata nella lettera, il Viceministro ha dato seguito convocando le organizzazioni dei gestori per il 4 aprile, incontro sui cui esiti si è già riferito negli articoli che precedono.

Ill.mo Viceministro Luigi On.le CASERO

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Art. 1, commi 920-927. Obbligo di emissione della Fattura elettronica per gli esercenti gli impianti distribuzione dei carburanti. Richiesta urgente incontro.

Ill.mo Sig. Viceministro, le scriventi associazioni di categoria, FIGISC Confcommercio e ANISA Confcommercio, in rappresentanza, rispettivamente, dei gestori impianti di distribuzione carburanti della rete stradale ordinaria e della rete autostradale, sono a richiederLe di valutare la opportunità e la necessità di convocare un urgente incontro in riferimento alle tematiche in oggetto emarginate. È ben nota, infatti, la viva preoccupazione delle migliaia di imprenditori del settore per l’ormai imminente entrata in vigore (prevista per il termine del 1° luglio 2018) delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 920, della legge n. 205/2017 che istituisce l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate a soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto in sostituzione della c.d. “carta carburante”. Il provvedimento interessa, da un lato, una platea di utenti di milioni di imprese, dall’altro, un complesso di circa 21mila punti vendita distribuiti tra rete ordinaria e rete autostradale, presso il quale, giornalmente, dette imprese si riforniscono per la mobilità delle merci e delle persone.

Non solo, da una parte, i sistemi tecnici di produzione e validazione di un documento fiscale in formato elettronico prevedono tempi di lavorazione (con correlati costi di personale da dedicare a nuovi adempimenti) difficilmente conciliabili con la ordinaria operatività delle stazioni di rifornimento sulla rete ordinaria (ed ancor più delle aree di servizio autostradali), con la necessità di rivedere i modelli organizzativi e della gestione della risorsa umana, ma altresì, dall’altra, la stessa strutturazione “fisica” della rete – contrassegnata sia da scarsi livelli tecnici delle attrezzature in generale, quanto da diffuse situazioni di impianti totalmente automatici, conseguenti all’evoluzione della rete stessa e dei modelli distributivi consentiti dalle “liberalizzazioni” – costituisce un limite complessivo, anzitutto di ordine temporale, per uno startup soddisfacente del nuovo regime, nonché per la sua omogeneità nella correlazione tra servizio ed obbligo fiscale discendente. Per le ragioni più sopra addotte, ed in sovrappiù – in riferimento a quanto osservato in merito alla struttura della rete e degli impianti – in quanto i gestori si configurano quali imprenditori che si trovano ad esercitare su impianti ed attrezzature non di proprietà, bensì in qualità di c.d. “comodatari”, Figisc ed Anisa Confcommercio non possono francamente che rilevare che la esiguità dei termini imposti concretamente non consente agli operatori del comparto di giungere pronti ad una scadenza che comunque comporta soggettivi obblighi ed adempimenti.

Pure aderendo pienamente e senza riserva alcuna sia allo spirito che alla lettera dei numerosi provvedimenti, adottati nei tempi più recenti, che mirano al contrasto delle più gravi forme di elusione ed evasione fiscale che hanno pervaso il settore petrolifero, con altrettanta franchezza le scriventi non hanno remora ad osservare che: 1. il loro coinvolgimento in fase di formazione dello specifico provvedimento finalizzato a contrastare l’evasione fiscale “legata alla tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti per ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA” è avvenuto – nonostante la notevole incidenza che la misura avrebbe dispiegato sulla operatività quotidiana delle gestioni – quando il provvedimento, anche dal punto di vista operativo (ad es.: obbligo di fattura elettronica) erano state già formate, e decise, con un preciso orientamento del Ministero e del Governo, pur dovendosi riconoscere che anche con questo limite è stato possibile ottenere almeno una misura utile per la Categoria quale l’istituzione del bonus sui costi di commissione previsto dai commi 924 e 925; 2. nella formazione di questo specifico provvedimento – scontato l’obiettivo dell’ammissibilità della deduzione dei costi e dell’IVA esclusivamente su effettuazione del pagamento mediante moneta elettronica – avrebbero potuto essere trovate soluzioni tecniche alternative a quelle della fattura elettronica.

In questo già difficile contesto, è inoltre doveroso segnalare l’emergere di situazioni che sembrano “strumentalizzare” il provvedimento per finalità che sembrano confliggere con i principi di assoluta “neutralità” ed imparzialità (rispetto a singoli interessi di parte) che devono contrassegnare qualsivoglia norma, soprattutto se di natura fiscale: ci si riferisce, in modo espresso, alla significativa lievitazione dei costi di commissione, messa in atto dal sistema bancario e dei gestori della monetica palesemente in concomitanza con la misura del bonus, nonostante tale misura non incida affatto (rispetto a provvedimenti assunti in passato, ad esempio prevedenti la non applicabilità su importi fino a 100,00 €) a monte del processo, con effetti che incidono significativamente ed in senso fortemente negativo sul beneficio derivante. Alcune criticità – quanto meno le più evidenti – connesse all’applicazione del provvedimento in oggetto sono ben note a codesto Ministero, che si è, se non altro a livello di rassicurazioni, pronunciato – pur ribadendo la piena ottemperanza ai principi della norma – per opportune flessibilità e correlate soluzioni tecniche. Si deve, tuttavia, rilevare che a tutt’oggi – a distanza di tre mesi dalla promulgazione della legge – l’unico elemento concreto, che non va certo in direzione proattiva, è costituito dalla comunicazione prot. 0063952 del 22 u.s. dell’Agenzia delle Entrate che detta un’informativa puntuale della norma già nota ed invita all’accreditamento al Sistema Interscambio. Per quanto sopra esposto, le scriventi associazioni segnalano a codesto spett/le Ministero, nella persona dell’On.le Sig. Viceministro, l’opportunità e la necessità di attivare idonee misure di intervento – stanti le gravi criticità segnalate ed a fronte del ridursi dei termini di entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica – per consentire al sistema di usufruire (nelle more dei tempi tecnici necessari al sistema ed alla rete per attrezzarsi in condizioni uniformi e generalizzate nel territorio) di un regime temporale transitorio che consenta a. o la proroga a data successiva del termine del 1° luglio per l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, b. ovvero l’attivazione di un phasing out a termine, nel quale la carta carburante – in parallelo con la fatturazione elettronica per i soggetti in grado di essere attrezzati per l’entrata in vigore della norma – possa ancora costituire titolo validante ai fini della deducibilità degli acquisti di carburante, purché collegata esclusivamente a pagamenti effettuati in moneta elettronica.

Si ritiene che tale seconda soluzione in particolare, che non inficia di fatto in nessun modo la norma recata dalla legge di bilancio – possa essere di piena competenza e di praticabilità immediata da parte del Governo ancora attualmente in carica per il disbrigo degli affari correnti. Si ritiene altresì che si dovrà affrontare una modifica della norma, che – anche non dovessero essere arrecate modifiche nei contenuti di principio – abbisogna di specifici interventi di correzione e/o autentica interpretazione quali, ad esempio, al comma 924, ove l’attuale formulazione statuisce che il bonus si applica ai soli costi relativi alle transazioni effettuate con carte di credito, ma non alle carte di debito o prepagate, o, ancora, all’applicabilità dell’obbligo di fatturazione elettronica nella rete autostradale, nella quale – in conseguenza della ristrutturazione delle modalità di servizio stabilite dal Decreto MIT MiSE del 7 agosto 2015 per determinate tipologie di aree di servizionon risulta praticabile l’obbligo se non esclusivamente in modalità differita. Per quanto esposto, appaiono fondate ed ineludibili le criticità lamentate dalla Categoria, la quale – perdurando l’incertezza, ed ancor più in assenza di chiari segnali e misure concrete atte a rimuoverne le cause – non solo si troverà costretta a sollecitare con altri mezzi l’attenzione delle Istituzioni, ma sopra tutto si troverà oggettivamentee non per propria responsabilità – nelle condizioni di non poter adempiere alle norme e di dover incorrere in tutte le conseguenze connesse. Si ribadisce, pertanto, da parte delle scriventi associazioni la richiesta di un urgentissimo incontro, che possa peraltro delineare soluzioni praticabili nell’ambito delle competenze e nei termini temporali ancora a disposizione dell’Esecutivo in carica. Ringraziando per l’attenzione, si rimane in attesa di riscontro ed a piena disposizione.

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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