OBBLIGO METANO: DECRETO SUGLI “ONERI ECCESSIVI”

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018 (Pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale N. 64 del 17 marzo 2018)

Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l’art. 83bis , comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all’art. 1, commi 98 e 99 integra il precitato comma 17, dell’art. 83bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo recato dalla medesima disposizione;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi che all’art. 18, che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e dell’elettricità nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti;

Visto in particolare l’art. 18, comma 6, che dispone l’obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, non si applica nel caso in cui sussistano delle impossibilità tecniche legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze dalle fonti di approvvigionamento;

Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la necessità di predisporre i provvedimenti di propria competenza con la specifica delle impossibilità tecniche previste nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Ritenuto di evitare difformità interpretative tra i due testi di legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi;

Ritenuto che le impossibilità tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilità economiche dell’investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilità previste dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell’art. 83 -bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;

Sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1. Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali

1. L’obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all’art. 83bis , comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall’art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo: a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a tre bar; c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a mille chilometri.

2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

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