IL PARERE LEGALE – 1

Comincia da questo numero – e troverà spazi più ampi ed articolati nei numeri a venire – una rubrica che andiamo ad intitolare appunto «Il parere legale», formulata sulla collaborazione avviata da FIGISC con lo Studio Legale Associato AUDITORIUM di Roma, che riunisce un pool di legali e di esperti di counseling nelle persone degli avvocati R. Savarese, S. Testa, L. Vellone, D. Meringolo, C. De Santis, V. Savarese e C. Mancini.

Basata, col metodo di rispondere ad un quesito, su questioni di controversia usuali di maggiore o minore complessità – ma anche su problematiche di fondo che possono interessare la categoria nel rapporto con le controparti commerciali – la rubrica pone in questo primo numero una tematica, ancorché di spessore che possiamo definire «minore», abbastanza ricorrente.

Oggetto:

QUESITO SULL’ESERCIZIO ARBITRARIO DI PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLE COSE.

QUESITO DEL GESTORE:

Il contratto di cessione gratuita dell’uso dell’impianto di distribuzione di prodotti petroliferi del quale sono titolare è scaduto. La Compagnia mi ha cambiato la serratura senza intraprendere l’azione di sfratto. È legale?

RISPOSTA AL QUESITO:

Il comportamento tenuto dalla Compagnia potrebbe essere idoneo a caratterizzare il reato di cui all’art. 392 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).

La giurisprudenza ritiene, infatti, che risponde del reato di cui all’art. 392 c.p. il proprietario di un bene immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione o di comodato, di fronte all’inottemperanza del conduttore dell’obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l’azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto. Ne consegue che non dovrebbe rispondere del reato in analisi il locatore che provvede alla sostituzione della serratura dell’immobile locato dopo aver ricevuto la convalida dello sfratto nei confronti del conduttore.

Il comportamento della Compagnia può essere sanzionato solo a querela del Gestore entro tre mesi dalla notizia dell’avvenimento e può determinare dei danni che potranno essere risarciti al Gestore in sede civile.

Nota informativa
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