PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ

PROVVEDIMENTI DI CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ

I primi provvedimenti di contrasto all’illegalità nel settore petrolifero sono contenuti nel disegno di legge di bilancio che il Governo ha presentato al Parlamento [Atto Camera dei Deputati N. 4127], e consistono sostanzialmente in misure di tracciamento dei mezzi di trasporto dei carburanti sia in regime di sospensione di imposta che in regime i imposta assolta.

Citiamo testualmente dalla RELAZIONE TECNICA allegata al provvedimento:

«Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell’articolo in esame [67] sono finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell’incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012. In considerazione che, a decorrere dal 2012, i predetti flussi intracomunitari (oggetto solo di controllo su base dichiarativa) hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi, è possibile ragionevolmente stimare un recupero di tax-gap, a regime, per effetto dell’applicazione di tutti i predetti quattro provvedimenti, in almeno 100 milioni di euro annui.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), concerne l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d’imposta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), concerne l’introduzione dell’obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assolta presso i depositi dei destinatari registrati.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), concerne l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assolta, nonché delle relative quantità.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d), concerne il potenziamento delle facoltà di controllo dell’Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assolta, tramite la possibilità di poter prescrivere l’installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti.»

La RELAZIONE ILLUSTRATIVA così specifica i contenuti delle misure da adottare:

«Art.67 (Norme antielusive e di contrasto all’evasione)

Con lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame viene inserita all’art.6 del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l’obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento (posizione e misurazione delle quantità scaricate) per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che non hanno ancora assolto l’accisa.

La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata all’adozione di una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti. Tale iniziativa muove dall’esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d’accisa e, al contempo, precostituisce la base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

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Con la lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame viene integrato l’art. 8, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95 recante la disciplina del destinatario registrato al fine di rendere ancor più coerente la vigente disposizione con le prerogative proprie di tale operatore. Al destinatario registrato, figura tipizzata di soggetto obbligato d’imposta, viene riconosciuta la possibilità di ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, in ciò accomunandosi alla figura principale del settore di che trattasi ovvero il depositario autorizzato. Atteso inoltre che la qualificazione di destinatario registrato viene riconosciuta anche a soggetti già operanti come titolari di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta, sorge la necessità di meglio specificarne i requisiti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria nonché di fissare il principio della separata detenzione e contabilizzazione dei prodotti, pur ricevuti nel medesimo impianto, che si trovano tuttavia in due differenti posizioni fiscali (beni ricevuti in regime sospensivo, da una parte, e beni ricevuti assoggettati ad accisa, dall’altra).

La misura in questione si propone, con il perseguimento degli obiettivi descritti, di rafforzare i poteri dell’Amministrazione finanziaria e di contrastare più efficacemente, mediante la gestione differenziata dei prodotti detenuti nell’impianto, fenomeni illeciti che alterano le regole di concorrenza nel particolare segmento di mercato.

Con lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame viene inserita all’art.12, comma 1, del D. Leg.vo n.504/95, recante la disciplina della circolazione di prodotti assoggettati ad accisa, una disposizione legislativa che prescrive l’obbligo di dotarsi di sistemi di tracciamento per le autobotti e le bettoline impiegate per il trasporto su strada e marittimo di carburanti che hanno assolto l’accisa. La concreta applicazione della misura in esame viene rinviata, per effetto del rinvio all’art.6, comma 15-bis, all’adozione di una determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che ne fisserà i termini e le modalità di applicazione. In proposito saranno di ausilio le tecnologie già esistenti di localizzazione dei mezzi viaggianti. Tale iniziativa muove dall’esigenza di introdurre una piattaforma di controllo della circolazione di prodotti ad alta pericolosità fiscale così da contrastare fenomeni di evasione d’accisa e, al contempo, precostituisce la base per sviluppare forme di semplificazioni tributarie a favore degli operatori del settore.

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Con lettera d) del comma 1 dell’articolo in esame vengono inserite all’art.18, comma 1, del D.Leg.vo n.504/95, recante la disciplina dei poteri e controlli, specifiche previsioni per estendere le potestà già riconosciute all’Amministrazione finanziaria anche nei confronti dei soggetti esercenti impianti di distribuzione carburanti e depositi commerciali ad imposta assolta. Tale proposta consentirà di meglio contrastare fenomeni di irregolare commercializzazione di prodotti sottratti all’accertamento. Con il comma 1, lett. D) dell’articolo in esame viene sostituito l’articolo 23 del d.lgs. n. 504 del 1995, recante la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, al fine di: a) coniugarne il contenuto alla disciplina amministrativa degli impianti di produzione e stoccaggio dei cennati prodotti innovata dal decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012; b) introdurre i requisiti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione o della licenza fiscale e ridetermina i vigenti requisiti oggettivi, prevenendo in modo più efficace fenomeni di illegalità; c) inserire misure di semplificazione per la loro gestione.

La nuova disposizione conferma che il regime del deposito fiscale è consentito ope legis per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici allorché vengano realizzati: a) i prodotti energetici di cui all’art. 21, comma 2, vale a dire quei prodotti per i quali il testo unico delle accise prevede uno specifico livello di tassazione; b) i restanti prodotti energetici quando destinati ad essere impiegati come carburanti o combustibili; c) qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante o qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato come combustibile.

L’esercizio dei predetti impianti continua ad essere subordinato al rilascio della licenza fiscale. Viene confermata la possibilità per i depositi commerciali di prodotti energetici di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, declinando, in modo più stringente rispetto alla disposizione vigente, le condizioni che devono sussistere per il rilascio della relativa autorizzazione. In particolare, tenendo conto delle innovazioni introdotte dall’art. 57 del menzionato decreto legge n. 5 del 2012, che ha ricondotto in capo al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti individuati come strategici, annoverando tra questi i depositi di prodotti energetici, escluso il G.P.L., aventi una capacità non inferiore a 10.000 mc. e i depositi di G.P.L. di capacità non inferiore a 200 tonnellate vale a dire 400 mc., il comma 3 prevede che per i predetti depositi l’autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto stesso. Viene, altresì, subordinata l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per gli impianti di capacità inferiore, che da un punto di vista del regime amministrativo degli impianti non sono considerati strategici, alla sussistenza non solo delle predette necessità operative e di approvvigionamento ma anche di ulteriori particolari condizioni oggettive tali da giustificarne l’operatività in regime sospensivo. Si conferma che l’esercizio in regime di deposito fiscale dei predetti depositi è subordinato al rilascio della licenza fiscale. Vengono stabiliti i requisiti soggettivi che non consentono il rilascio dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di prodotti energetici ovvero il rilascio della licenza per le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione, e che comportano la sospensione o revoca dei predetti provvedimenti. Viene disciplinata la procedura da osservare nelle ipotesi in cui sia verificata l’assenza delle condizioni fissate dal comma 4, contemplando l’emanazione di un provvedimento di sospensione fino al ripristino delle medesime entro un termine prefissato e l’eventuale rilascio della licenza per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta. Si conferma la facoltà dell’Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l’installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche. Si consente all’Agenzia di procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all’accertamento e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema. Si vieta di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici, per i quali sono previste dall’allegato I specifiche aliquote, ad accisa assolta. Si consente che i prodotti già immessi in consumo possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscelazioni o rilavorazioni. Infine, viene confermato che l’intera disposizione, vale a dire il regime del deposito fiscale, non si applica al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al comma 3, le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificate dal medesimo comma 3, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.»

Nota informativa
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