TERZO PRODOTTO: CORTE COSTITUZIONALE DÀ RAGIONE A LOMBARDIA

TERZO PRODOTTO: CORTE COSTITUZIONALE DÀ RAGIONE A LOMBARDIA

Sulla storia infinita del «terzo prodotto» si inserisce una significativa sentenza della Corte Costituzionale [n. 105 del 12 maggio 2016] che dà ragione alla Lombardia che, nella propria legge regionale 19 dicembre 2014, n. 34 [«Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»] mantiene l’obbligo per i carburanti ecocompatibili negli impianti di nuova installazione e per quelli esistenti in caso di modifica.

Alla legge regionale, il Consiglio dei Ministri oppone ricorso [18-19 febbraio 2015] impugnandola con le seguenti motivazioni:

<<Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tali disposizioni imporrebbero obblighi di erogazione solo a carico dei nuovi gestori e di quelli che intendano ammodernare i propri impianti, prevedendo l’obbligo aggiuntivo della vendita di nuovi prodotti petroliferi, o della ristrutturazione totale dell’impianto, in violazione dell’art. 17, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27; tale disposizione ha modificato l’art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo che l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possano essere subordinati, tra l’altro, all’obbligo di erogazione «di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo».

Le norme censurate perseguirebbero finalità di promozione della diffusione dei carburanti a minore impatto ambientale in contrasto con la richiamata disposizione statale, imponendo obblighi asimmetrici a carico dei soli nuovi impianti; obblighi poi selettivamente estesi solo ai gestori di impianti esistenti più virtuosi, in quanto disponibili ad investire per l’ammodernamento degli impianti stessi.

In tal modo, tuttavia, tali disposizioni introdurrebbero ostacoli all’accesso di nuovi operatori ad un’attività economica completamente liberalizzata, producendo un effetto distorsivo della concorrenza; gli obblighi imposti, infatti, accrescerebbero significativamente i costi per i nuovi entranti e ridurrebbero il numero dei soggetti potenzialmente disposti a svolgere tale attività, anche alla luce dell’inevitabile aumento delle dimensioni minime richieste per i nuovi impianti, con conseguente riduzione del numero dei siti idonei ad ospitare nuovi punti vendita.>>

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In data 30 marzo 2015, la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, sostenendo la legittimità dei propri atti deliberativi:

<<Ad avviso della Regione, non vi sarebbe alcun contrasto con l’art. 17, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012. Anche la norma regionale impugnata, infatti, prevede – come richiesto dal richiamato art. 17, comma 5 – una clausola di salvaguardia per le ipotesi in cui l’adeguamento si presenti gravoso da un punto di vista tecnico o economico; è pur vero, secondo la Regione, che in tal caso l’impianto deve comunque dotarsi del prodotto GPL, ma si tratta di un obbligo non gravoso e collegato al rispetto dei vincoli, anche comunitari, in materia di qualità dell’aria.

Per illustrare la ratio della disciplina censurata, la difesa regionale richiama l’art. 1 della direttiva 22 ottobre 2014, n. 2014/94/UE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi); i commi 17 e 21 dell’art. 83-bis, del d.l. n. 112 del 2008; nonché la delibera della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. X/593, con la quale è stato approvato il piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA).

Ad avviso della resistente, dunque, l’obiettivo della diffusione di veicoli alimentati a gas (metano o GPL) rientra nel quadro di una più ampia politica di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, volta alla promozione di diverse misure per incentivare l’utilizzo di vetture a metano, GPL e elettriche, attraverso la garanzia di adeguata possibilità di rifornimento nel territorio regionale.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.

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D’altra parte, l’introduzione di criteri migliorativi dell’efficienza ambientale, cui sono riconducibili misure, come quelle in esame, volte ad aumentare la diffusione dei carburanti meno inquinanti, non è in contrasto con la «tutela della concorrenza».

Tali criteri, ancorché diversamente modulati per gli impianti nuovi e per quelli preesistenti, non creano ostacoli nei confronti di coloro che entrano per la prima volta sul mercato, risultando proporzionati agli obiettivi perseguiti.

L’unico obbligo sicuramente aggiuntivo per gli impianti nuovi rispetto ai preesistenti è quello dell’erogazione del GPL, la cui installazione è peraltro fonte sia di costi, sia di introiti aggiuntivi, suscettibili di equilibrato inserimento nel piano economico-finanziario della futura gestione.

Ciò contribuisce a una migliore efficienza degli impianti e quindi dei servizi offerti ai consumatori che rientra tra le finalità alle quali la concorrenza è rivolta.>>

Pronunciandosi definitivamente – un giudizio chiarissimo ed inappellabile -, la Corte Costituzionale rispedisce al mittente [Consiglio dei Ministri] il ricorso dichiarando «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe».

Per consultare e scaricare in formato pdf la sentenza, cliccare col mouse sul titolo sottostante:

Sentenza 105 del 2016 Corte Costituzionale

 

Nota informativa
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