TOTAL ERG: DIFFIDA E RICHIESTA MEDIAZIONE MINISTERO

totalerg

RACCOMANDATA A.R.
(anticipata via mail)
Roma, 12 marzo 2015

Egr. Ing. MAURIZIO LIBUTTI
Direttore Rete TOTALERG SPA
Viale dell’Industria, 92
R O M A

e, p.c.
Dott. FEDERICO DURISOTTO
Ing. ANTONIO FEDELE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dir. Gen. le Fonti Energia
Via Molise, 2
R O M A
c.a.: Ing. Gilberto Dialuce

Oggetto: Vs. comunicazione del 9 marzo. Diffida a cessare comportamenti illegittimi.
Richiesta attivazione tavolo ministeriale di composizione delle vertenze collettive

Egregio ingegnere,
facciamo seguito alla nostra precorsa corrispondenza ed alla comunicazione meglio evidenziata in oggetto per precisarvi il nostro totale disaccordo sugli argomenti che sono stati utilizzati.

Nello specifico, ci corre l’obbligo di precisarvi che i rapporti fra titolari degli impianti e Gestori, sono regolati da un quadro normativo sufficientemente chiaro, delineato Dal D. Lgs. 32/98, dalle Leggi 496/99, 57/01 e, da ultimo dalla Legge 27/12.
Tale quadro normativo sancisce (cfr. L. 57/01 art. 19 c. 3), fra le altre cose che «In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell’ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali».
Da tale norma si evince, chiaramente, che accordi diversi da quelli sottoscritti collettivamente sono privi di efficacia in quanto raggiunti in un quadro non previsto dalle disposizioni di Legge.

Ciononostante, ed è questo il rilievo che abbiamo fatto, la Sua Azienda ha continuato ad ignorare la norma ed a «proporre» ai singoli Gestori – in un quadro di rapporti one to one – di rinunciare ad una parte significativa del proprio margine – fra i più bassi pagati dall’industria – per consentire alla TotalErg di praticare, al pubblico, «prezzi competitivi».

Ora, è di tutta evidenza, che la leva del prezzo e della sua formazione, è saldamente nelle mani dell’Azienda medesima che indica un prezzo – a volte più alto di quello praticato sul mercato – creando le condizioni per ottenere dal Gestore un contributo per rendere tale prezzo compatibile con la trade area in cui opera.
Tutto ciò al di fuori del contesto normativo ricordato ed esercitando una «vis psicologica» nei confronti del Gestore che, posto fuori dagli Accordi e dalle norme messe a punto dal Legislatore a garanzia della parte contrattualmente più debole è, di fatto, costretto ad accettare. Per provare a sopravvivere.

In questo quadro si inseriscono le cosiddette «sperimentazioni» in atto che si articolano in «isola self», progetto «pump», «spider», che ricorrono ad una centralizzazione presso la Direzione Rete del prezzo da praticarsi al pubblico – con contributo da parte del Gestore fino ed oltre 2 €cent/lt -, senza che lo stesso Gestore possa interloquire.

Se non bastasse la Legge, tutto ciò avviene anche in spregio degli Accordi sottoscritti – tanto con TOTAL che con ERG – ed ancora pienamente vigenti in tema di margini pro-litro e di condizioni contrattuali generali. Ciò genera quelle quote di margine da sbloccare che voi fate finta di ignorare!.
Come se ciò non bastasse la TOTALERG continua a comportarsi come se fosse, al di fuori ed al di sopra di ogni norma di Legge, il dominus unico e il solo soggetto deputato ad intervenire in un mercato che, lo ricordiamo, è bloccato dall’obbligo di acquisto in esclusiva al quale è sottoposto il Gestore: ove sommassimo tale obbligo alla pretesa di fissare – ricorrendo surrettiziamente alla leva del prezzo al pubblico – anche il prezzo di rivendita finale ci troveremmo di fronte alla fattispecie configurata dalla Legge 27/2012, in ordine all’abuso di dipendenza economica.

Giova ricordare, a questo proposito che l’articolo 17 della richiamata L. 27/12 chiarisce che «I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

In questo quadro, infine, non può essere sottaciuta la vostra pretesa di insistere, pervicacemente, sulle differenziazioni di prezzo al pubblico riservato ai singoli Gestori – anche operanti nello stessa trade-area ed ancor peggio, nei confronti degli impianti condotti direttamente attraverso «Gestioni Europa Spa» controllata al 100% da TOTALERG (titolare di circa 254 impianti), ovvero impianti TE 24 (circa 158 impianti): un vero e proprio «abuso» della norma che finisce per relegare il Gestore a mera comparsa nell’attività di distribuzione, in attesa di essere sostituito da una gestione diretta.
Ed ancor peggio appare il quadro se si pensa che lo strumento del prezzo, brandito come «arma», possa essere utilizzato a segnare le sorti delle gestioni (prezzo basso o alto in funzione del mantenimento della gestione piuttosto che come strumento per liberarsi del Gestore).

La Magistratura ordinaria ha già affrontato tale problematica concludendo che se il Gestore è costretto ad acquistare, in esclusiva, al prezzo fissato dall’Azienda con ciò determinando, di fatto anche il prezzo di rivendita (stante l’esiguità del margine) e non può, paritariamente, contrattare tale condizione, che rimane esclusivamente in capo alla medesima compagnia, si configura in pieno quell’abuso di dipendenza economica (È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo).

Alla luce delle considerazioni svolte, le scriventi Federazioni invitano, ancora una volta, la TOTALERG SPA a cessare i comportamenti discriminatori e quelli che configurano abuso di dipendenza economica (e del diritto) nei confronti dei Gestori – della rete stradale e di quella autostradale – che non possono esercitare, nelle condizioni loro riservate dall’Azienda, la loro impresa in quanto è loro impedito di determinare gli elementi necessari a svolgere l’attività nella maniera codificata dalla Legge.

Da ultimo, le scriventi Federazioni, riservandosi ogni azione di tutela del singolo e dell’intero universo dei Gestori degli impianti a marchio TOTALERG nelle sedi giurisdizionalmente competenti, tornano a chiedere la cessazione delle discriminazioni sul prezzo da praticarsi al pubblico e sul conseguente prezzo di cessione al Gestore; l’azzeramento degli accordi individuali stipulati – inaudita altera parte – che tagliano il margine del Gestore; il blocco delle iniziative non concordate, anche di quelle strumentalmente denominate «sperimentazione», all’interno del quadro normativo cogente più volte richiamato; lo sblocco delle quote di margine illegittimamente trattenute (traguardi ex accordo TOTAL ed ex Accordo ERG attualmente vigenti); la cessazione della concorrenza, sul singolo impianto per modalità di vendita (isola self vs/ servito o post pagamento); il ripristino della garanzia di condizioni di prezzo eque e non discriminatorie al singolo Gestore per rendere possibile la sua competitività: tanto verso gli impianti di marchio (anche di quelli direttamente gestiti) quanto verso quelli riforniti dalla medesima Azienda; l’immediata conclusione di una negoziazione che non può continuare ad essere improntata all’improvvisazione del momento o riferita ad altre situazioni estemporaneamente assunte.

Le scriventi chiedono, in conclusione, al Ministero dello Sviluppo Economico di attivare il suo ruolo di mediazione nelle «vertenze collettive», previsto dal D. Lgs. 32/98.

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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