AUTOSTRADE: SECONDA DIFFIDA AD ASPI SUI BANDI

scantarelli

Pubblichiamo di seguito i testi delle due diffide – quella di data 26.11.2015 e quella antecedente di data 05.10.2015 – inviate da ANISA, FAIB AUTOSTRADE e FEGICA ad ASPI Autostrade per l’Italia in merito alle procedure dei bandi. Le comunicazioni sono state inviate, in entrambi i casi, sia ai Ministeri competenti [Infrastrutture e Trasporti, Sviluppo Economico] che all’Antitrust.

Comunicazione del 26.11.2015
OGGETTO:
Concessioni autostradali. Decreto Interministeriale ristrutturazione rete AdS. Violazioni contenute nelle procedure concorsuali per il rinnovo degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti. Diffida ad adempiere.

Facendo seguito alla diffida ad adempiere contenuta nella precedente comunicazione del 5 ottobre u.s., pari oggetto, le scriventi Federazioni debbono purtroppo constatare che la “contestazione integrale” della suddetta diffida che codesta azienda, nella sua qualità di stazione appaltante, ha inteso affidare ad una risposta datata 9.10.2015, vs. prot. ASPI/RM/2015/ 0018811/EU, appare palesemente contraddetta dall’evidenza della documentazione di cui le medesime scriventi sono entrate nel frattempo in possesso e che qui viene allegata e messa a disposizione delle Istituzioni in indirizzo, perché assumano i necessari provvedimenti in coerenza con le specifiche prerogative che la normativa vigente assegna a ciascuna di esse.

In premessa, è necessario chiarire, oltre al resto, come dalla lettura dell’ampio stralcio – che alcuni concorrenti qualificatisi per aggiudicarsi gli affidamenti dei servizi carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali messi a gara, hanno ritenuto necessario sottoporre alla preventiva accettazione dei Gestori attuali – dello Schema di Convenzione da codesta azienda predisposto ed inserito nella documentazione relativa alle procedure concorsuali in oggetto, venga di fatto smentita anche l’affermazione secondo cui la Vostra azienda sia “terza ed estranea” ai rapporti tra gli affidatari ed i gestori.

I vincoli che codesta azienda pretende che l’affidatario inserisca direttamente nel rapporto contrattuale con il gestore sono talmente tanti e di tale rilievo – anche ai fini della corresponsione di penali e dei motivi di risoluzione del contratto di convenzione per l’affidamento del servizio – da configurare la costituzione di un rapporto complesso, trilatero, fra concessionario/titolare dell’area di servizio, affidatario/proprietario delle attrezzature/fornitore in esclusiva e gestore, in vista del conseguimento di un medesimo scopo, costituito dalla percezione degli utili ricavati dalla vendita al pubblico del carburante.

Vincoli che, per buona e rilevante parte, sono pure in palese contrasto – così come evidenziato nelle note a margine della documentazione allegata, a cui si rimanda per le circostanziate contestazioni di merito – con la normativa vigente e, da ultimo, con il Decreto Interministeriale del 7.8.2015, approvato dai Ministri Delrio e Guidi, su proposta dei Direttori Generali Coletta e Dialuce, oltreché, in particolare, con le leggi speciale del settore carburanti, peraltro espressamente e ripetutamente richiamate dal suddetto Decreto.

Tutto ciò considerato e, di conseguenza, ribaditi i motivi di contestazione contenuti nella già citata comunicazione del 5.10.2015 – che qui viene nuovamente allegata per opportuna conoscenza dell’Autorità di Garanzia per il Mercato e la Concorrenza che codesta azienda ha ritenuto opportuno di dover coinvolgere con la sua risposta – nonché reiterata la diffida ad adempiere alle prescrizioni di legge nella predisposizione della lex specialis volta allo svolgimento delle procedure concorsuali, le scriventi Federazioni sollecitano nuovamente ciascuna delle Istituzioni in indirizzo ad adottare iniziative e provvedimenti urgenti tesi a ripristinare la piena rispondenza alla normativa vigente di tali procedure.

Nel medesimo tempo, le stesse scriventi, nel ribadire la propria riserva circa ogni ulteriore azione ritenuta necessaria a tutela dei diritti rappresentati, auspicano che venga tempestivamente avviato nella sede istituzionale dei Ministeri competenti l’indispensabile riesame delle vicende collegate alla razionalizzazione della rete delle aree autostradali ed al rinnovo dell’affidamento dei servizi, con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di riportare i necessari elementi di equilibrio e certezza nel settore e scongiurare gli altrimenti inevitabili effetti disastrosi, prossimi ed ulteriori, sul servizio pubblico in concessione di cui si tratta.

ANISA – Stefano CANTARELLI
FAIB Autostrade – Antonio LUCCHESI
FEGICA – Roberto DI VINCENZO

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Comunicazione del 05.10.2015
OGGETTO:
Concessioni autostradali. Decreto Interministeriale ristrutturazione rete AdS. Violazioni contenute nelle procedure concorsuali per il rinnovo degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti. Diffida ad adempiere.

Risulta alle scriventi Federazioni che nelle “lettere d’invito a presentare offerta vincolante” e negli “schemi di convenzione”, relativi alle procedure concorsuali predisposte da codesta azienda ovvero da altra azienda da essa stessa incaricata, allo scopo di affidare i servizi carbolubrificanti presso le Aree di Servizio autostradali, siano contenute ovvero omesse previsioni in palese contrasto con:
– la normativa vigente, ivi comprese le Leggi speciali per il settore della distribuzione carburanti;
– il Decreto Interministeriale emanato nello scorso mese di agosto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
– gli Accordi Interprofessionali sottoscritti in sede di Ministero delle Attività Produttive il 04.08.2002 ed il 08.12.2002, esplicitamente richiamati dal suddetto Decreto e conclusi tra i titolari di concessione, di autorizzazione e le Organizzazioni di categoria dei gestori ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 32/1998 e della legge 57/2001.

In particolare, a mero titolo di esempio e con la riserva di ogni altro rilievo e verifica successiva, si evidenzia che:

1. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punti 1.5.i.c. e 1.6., Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali allegato 4) prevede inequivocabilmente l’utilizzo dell’accettatore automatico di banconote e carte di credito limitatamente al turno notturno; in violazione di tale prescrizione le lettere d’invito e gli schemi di convenzione consentono l’utilizzo di tali attrezzature anche nei turni diurni;
2. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punti 1.1 e 1.2.) nonché il quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (ossia art.16, legge 1034/1970; art.19, DPR 1269/1971) prevedono inequivocabilmente che l’affidatario dei servizi carbo-lubrificanti possa avvalersi di un terzo per la gestione di tali servizi solo attraverso la stipula di contratti di comodato volti alla cessione gratuita delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione dei carburanti della durata di almeno nove anni; in violazione di tale prescrizione gli schemi di convenzione consentono all’affidatario di avvalersi per l’esecuzione del servizio carbolubrificanti di un gestore mediante contratti di franchising o contratti di affiliazione strutturalmente analoghi ovvero altre tipologie negoziali di cui l’affidatario può comunque avvalersi;
3. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punto 1.2.) prevede inequivocabilmente che l’affidatario dei servizi carbo-lubrificanti subentrante sia tenuto ad offrire al gestore comodatario il mantenimento della gestione mediante un nuovo contratto di cessione gratuita (comodato) della durata di nove anni, allo scopo di assicurare il principio della “continuità di gestione” in osservanza del quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (art. 16, legge 1034/1970; art. 19, DPR 1269/1971); in violazione di tale prescrizione gli schemi di convenzione omettono un tale obbligo ed al contrario consentono all’affidatario di avvalersi sia di proprio personale dipendente che di qualunque altro soggetto diverso dal gestore precedente a mezzo di contratti come meglio specificati al punto precedente;

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4. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punto 1.5.iii.) prevede inequivocabilmente che nelle procedure competitive debba essere opportunamente valorizzato mediante un adeguato e significativo incentivo anche sotto forma di punteggio l’impegno ad applicare il principio delle continuità di gestione; in violazione di tale prescrizione le lettere d’invito né prevedono alcun impegno, né assegnano alcun incentivo e punteggio in relazione al predetto principio;
5. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punto 1.2.) prevede inequivocabilmente che l’esecuzione del rapporto contrattuale tra l’affidatario dei servizi carbolubrificanti ed il gestore sia regolato in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti (d.lgs. 32/1998, legge 57/2001 e legge 57/2012) e che deve essere inserito nelle procedure concorsuali il richiamo per gli affidatari al rispetto delle normative in materia di rapporti contrattuali tra i suddetti affidatari ed i gestori (tipologia contrattuale, durata dei contratti, contrattazione collettiva, clausola protezione, dipendenza economica, condizioni di fornitura eque non discriminatorie, ecc.); in violazione di tale prescrizione gli schemi di convenzione non prevedono alcun richiamo;
6. mentre il suddetto DM (Documento Procedurale punto 1.8.a.) prevede inequivocabilmente che le concessionarie autostradali debbano concepire documentazione di gare e schemi di convenzione relativi all’affidamento dei servizi carbolubrificanti che incentivino adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche per consentire le attività di vendita di beni e servizi per consentire la piena applicazione delle prescrizioni contenute nella legge 27/2012 in materia di attività collaterali (cosiddetto “sottopensilina”) nell’ambito delle facoltà attribuite dalla medesima legge al gestore direttamente; in violazione di tale prescrizione le lettere d’invito consentono all’affidatario di escludere selettivamente dallo affidamento proprio le suddette attività (ossia di convenience-store sottopensilina) – sulle quali, per altro, il concessionario pretende di far gravare un livello di royalty fisse iniquo, irragionevole e comunque del tutto incoerente con le finalità di efficienza ed economicità che presiedono il più volte citato Decreto – in questo modo impedendo illegittimamente al gestore l’esercizio delle facoltà di legge. Comportamento quest’ultimo che la medesima legge prescrive esplicitamente rilevare ai fini dell’accertamento dell’abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della legge 192/1998.

Tutto ciò premesso, rilevato che il quadro di violazioni emergente è in grado di arrecare un evidente danno a ciascun singolo gestore ed all’intera categoria rappresentata, le scriventi Federazioni diffidano codesta azienda a:
– sospendere immediatamente le procedure concorsuali avviate, dandone adeguata pubblicità;
– ritirare le suddette lettere d’invito e i relativi schemi di convenzione;
– modificarne il contenuto allo scopo di ripristinarne la piena rispondenza alle norme di legge sopra richiamate.

Nel medesimo tempo, le scriventi Federazioni per sollecitare un urgentissimo intervento diretto dei Ministeri che hanno emanato il Decreto Interministeriale, ed in particolare degli Uffici deputati a sorvegliare la corretta attuazione delle concessioni autostradali, oltreché delle Amministrazioni Regionali cui sono state trasferite, con l’art.105 del d.lgs.112/1998, le funzioni relative al conferimento delle concessioni per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e raccordi autostradali.

A tale proposito, vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 18 del DPR 1269/1971, le autorità concedenti sopra evocate sono tenute a disporre con decreto motivato, ricorrendo alcune condizioni, la decadenza della concessione a ragione dell’inosservanza degli obblighi imposti proprio dal più volte richiamato art. 16 della legge 1034/1970.

Le scriventi Federazioni, riservandosi ogni altra azione ritenuta necessaria a tutela dei diritti rappresentati, rimangono in attesa di un urgente riscontro.

ANISA – Stefano CANTARELLI
FAIB Autostrade – Antonio LUCCHESI
FEGICA – Roberto DI VINCENZO

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