CALI CARBURANTI: SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Sulla antica questione dei cali carburanti – una vicenda che vede le compagnie restie a riconoscere quanto dovuto ai gestori, accordi o meno, e ad inventarsi complesse burocrazie solo per avanzare la richiesta di vedersi riconosciuto un calo che poi viene pagato in via forfettaria [ossia decurtato] o addirittura viene disconosciuto – la Corte di Cassazione, Civile, Sezione Seconda, con sentenza n. 14004 del 17 febbraio 2017, pubblicata solo il 06.06.2017, si pronuncia, mettendo infine la parola definitiva, su un ricorso presentato la prima volta da un retista ben diciannove [sì: 19] anni fa nei confronti della compagnia petrolifera Tamoil.

La storia è abbastanza semplice: Tamoil ingiunge giudizialmente al retista di pagargli circa 90 milioni di lire [siamo ancora nel 1998] per forniture di carburanti insolute; il retista si oppone [ma nel 2003 e nel 2012 il duplice ricorso viene rigettato in sede giudiziale] perché Tamoil gli deve una equivalente somma a vario titolo, tra cui anche per il riconoscimento dei cali e, pertanto, considera gli importi in compensazione equivalente tra il dare e l’avere di propria spettanza.

La Corte decide che il diritto al rimborso per i cali carburanti non può essere negato anche se il destinatario non ha sottoscritto accordi collettivi attraverso le associazioni di categoria, perché non si tratta di una regola negoziale ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo da corrispondere o del quantitativo degli idrocarburi da pagare.

Il testo della sentenza è consultabile e scaricabile cliccando col mouse sul seguente titolo:

Sentenza Cassazione

In particolare il dispositivo della Corte – Sezione Civile Seconda – riporta i seguenti significativi passaggi: «…. Se il calo carburanti costituisce fenomeno fisico attraverso il quale viene a variare, a parità di quantitativo di sostanza somministrata, condizionata dalle situazioni atmosferiche, l’ammontare del liquido, perciò stesso non si tratta di una regola negoziale inserita nei contratti collettivi stipulati tra le rappresentanze di categoria, ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo da corrispondere, o, se si vuole, non mutando la sostanza dell’argomento, il quantitativo degli idrocarburi da pagare», ed ancora «….la circostanza che la Morzenti non sia vincolata ai contratti collettivi di settore, in quanto non aderente ad alcuna delle associazioni firmatarie, non implica che alla stessa non si applichi il sistema di calcolo attraverso il quale si elidono le oscillazioni del peso specifico, in modo da escludere le interferenze aleatorie dipendenti dal clima meteorologico».

 

E, ancora, specifica la Corte: «…Invero, par evidente che non trattasi di una clausola posta al soddisfacimento di interessi convenzionalmente eletti, bensì, assai diversamente, di un correttivo, fondato su basi scientifiche, che consente di “sterilizzare” la misura degli idrocarburi consegnati, scongiurando l’incidenza di fattori esterni interferenti», concludendo che «Stando così le cose, ove sussistano i dati e le misure pertinenti, se del caso, attraverso l’opera di un CTU, il diritto all’eventuale rimborso a titolo di calo carburanti non può essere negato, senza che rilevi la mancata adesione del ricorrente ad alcuna delle associazioni di categoria firmatarie di accordi collettivi di settore».

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Confcommercio

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni