IMPOSTE CARBURANTI: TREGUA. MA DAVVERO ?

renzi padoan

Due segnali di tregua sono emersi a fine anno sul fronte delle imposte carburanti.
Uno – sostanzialmente quasi indifferente sul prezzo finale – è la retrocessione dell’accisa il cui aumento decorreva dal 1° marzo 2014: si tratta di tre millesimi con IVA e la sua straordinarietà è data dal fatto che è la prima volta che gli aumenti volta per volta stabiliti non vengono incamerati a titolo di imposta definitivo.
Dal primo gennaio [secondo la determinazione del Direttore della Agenzia delle dogane e dei monopoli RU 147797 del 31 dicembre 2014], insomma, le accise tornano alla consistenza che avevano fino al 28 febbraio 2014: 728,40 euro per 1.000 litri per la benzina e 617,40 per il gasolio, rispetto a 730,80 e 619,80 come nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2014, come statuito dal decreto legislativo 69/2013.

L’altro segnale, di entità più cospicua, ha stoppato [con l’articolo 10, comma 9, del Decreto legge 31.12.2014, n. 192, così detto «Milleproroghe»] un più consistente aumento delle accise che avrebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2015 per effetto della norma di salvaguardia contenuta nel DL 102/2013 in relazione al gettito IMU. Siccome la copertura di gettito che questa norma di salvaguardia avrebbe dovuto garantire ammontava a poco meno di 700 milioni di euro, il suo valore in termini di riflesso sul prezzo avrebbe potuto essere con l’IVA di circa 0,030 euro/litro.
Questa copertura dovrebbe ora essere garantita con il gettito previsto dalle norme sul rientro dei capitali dall’estero [ossia legge 186/2014].

Ma è una tregua reale, e quanto può durare?

Intanto c’è da dire che – proprio sull’aumento stoppato dal così detto Milleproroghe – vi sarà una verifica delle coperture del gettito a fine settembre e, in caso di insufficienza, le accise potrebbero essere passibili di aumento dal 1° gennaio 2016.
Ma rimane poi lo «zoccolo duro» previsto dalla legge di stabilità 2015 [legge 23 dicembre 2014, n. 190], che interviene – come già sottolineato in numeri precedenti di FIGISC ANISA NEWS – sia sulle accise che sull’IVA in varie consistenze e gradualità e sempre con le cosiddette «norme di salvaguardia».

Come l’articolo 1, comma 718, che interviene con ambedue le leve di manovra, ossia accise e, soprattutto, IVA:
«718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l’adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
a) l’aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017;
b) l’aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

Si tratta, appunto, di «norme di salvaguardia» che vorrebbero far intendere come gli aumenti siano una sorta di «seconda scelta» da adottarsi solo nel caso che non realizzino condizioni atte a scongiurarli, come spiega il successivo comma 719:
«719. Le misure di cui al comma 718 possono [è una espressione meno rassicurante di altre usate in precedenza in questi casi, N.d.R.] essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

Questo ed altro che andrà ricercato nelle pieghe della norma fa capire che ce n’è ben donde per dubitare sulla reale proclamazione e tenuta di questa tregua e su eventuali effetti positivi sulle dinamiche dei consumi che dal 2012 – dopo gli aumenti decisi dal Governo Monti con il «Salva Italia» ed entrati in vigore dalla data del 7 dicembre 2011 – sono stati duramente penalizzati dall’incremento anomalo della fiscalità nazionale sui carburanti, al punto, assieme alla crisi economica, da infrangere di parecchi punti percentuali l’anelasticità di questi consumi.

Intanto in giro per l’Europa Comunitaria il nuovo anno si è aperto con qualche incremento della fiscalità degli altri Stati: ad esempio, in Lussemburgo l’IVA è passata dal 15 al 17 %, aumenti di accise vi sono stati nell’ordine di circa un centesimo/litro in Danimarca e Slovenia, di 3 centesimi/litro in Portogallo, mentre in Francia gli aumenti sulla benzina sono di 2 centesimi/litro e di 4 quelli sul gasolio.

Nota informativa
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