NUOVA VERSIONE DDL CONCORRENZA SENZA NORMA SUI CONTRATTI ONE TO ONE

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«Liberalizzazione delle forme contrattuali tra il titolare di autorizzazione e gestore: introdurre il principio della libera contrattazione nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori, eliminando il vincolo della tipizzazione di tali contratti tramite accordi professionali di categoria, attribuendo al Mise [il Ministero per lo sviluppo economico] il compito di individuare le tipologie contrattuali non ammesse.»

Questa la norma – o il promemoria di norma – contenuta nel primo abbozzo del disegno di legge sulla concorrenza, abbozzo circolato nel mese di ottobre dello scorso anno [ne abbiamo trattato su FIGISC ANISA NEWS N. 41 del 13.10.2014], che avrebbe messo una pietra tombale sulla contrattazione collettiva per la categoria, consentendo alle compagnie petrolifere ed a qualunque titolare di autorizzazione di poter fare trattativa diretta, one to one, con il gestore, come se si trattasse di soggetti con la stessa potenzialità economica e forza contrattuale.

Una formulazione, così com’era scritta, che si sarebbe potuta applicare a tutte le situazioni e che non sarebbe stata riservata solo alle «nuove» forme contrattuali eventualmente derivanti dalla legge sulle liberalizzazioni 27/2012, ma avrebbe potuto ricomprendere anche i contratti di comodato alla loro scadenza naturale, facendo tabula rasa della contrattazione collettiva rispetto alle norme di settore «storiche».

Al tempo, il Ministero dello sviluppo economico fece rilevare che in questi termini la norma sollevava non poche «perplessità» perché avrebbe scatenato «prevedibili reazioni sindacali».

Reazioni che non sono sfociate in una vera protesta, ma che sono state inviate in Parlamento allorquando la Decima Commissione della Camera dei Deputati – «ripassando» a settembre 2014 il documento sulla Strategia Energetica Nazionale predisposto due anni prima, nel 2012 – incluse, e poi ad ottobre VOTÒ, anche questo specifico contenuto sulle contrattazione collettiva, rifacendo il verso ad Antitrust [si vedano anche FIGISC ANISA NEWS N. 42 del 21.10.2014 e N. 43 del 28.10.2014]. Una mina vagante.

Circolerebbe ora una nuova versione del DDL concorrenza – pubblicata nei giorni scorsi da QUOTIDIANO ENERGIA – in cui QUESTA NORMA NON COMPARE PIÙ, almeno per ora, indice o di un doveroso ripensamento sull’entità di una norma – che peraltro incideva indirettamente sulla libertà di associazione della categoria, con un chiaro sfregio della Costituzione – o quanto meno del non semplice percorso per far passare un siffatto intervento.

Ciò che rimane della vecchia versione è, invece, l’ulteriore aggiustamento della norma sull’obbligo del «terzo prodotto» per i nuovi impianti in rete: dice infatti il testo che «all’articolo 82-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati…. al rispetto di vincoli… che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione…”] le parole “, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono soppresse». Anche questa una richiesta di Antitrust, su cui si era già legiferato per affossare il terzo prodotto, ma su cui – tanto per non sbagliarsi! – v’è ulteriore accanimento.

E se la scomparsa della norma sulla contrattazione one to one è un momentaneo sollievo, non va dimenticato che se essa è stata a suo tempo inserita, rispondeva a quella che di fatto – se non ancora di legge – è stata da anni a questa parte la condotta ordinaria delle aziende verso i propri gestori [e che da ultimo fa capolino anche in autostrada], opportunamente nobilitata e camuffata dai sempre abusati [ovviamente a senso unico] panni della cosiddetta «concorrenza di mercato».

 

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