UP: TIPIZZAZIONE NUOVI CONTRATTI? MANCO PER SOGNO!

UP: TIPIZZAZIONE NUOVI CONTRATTI? MANCO PER SOGNO!

Nelle consultazioni sulla Strategia Energetica Nazionale non si parla solo di «decarbonizzazione» o di «pari opportunità tra le varie tecnologie energetiche», prova ne sia che nella propria position paper [in italiano, nella propria memoria o relazione che dir si voglia] UNIONE PETROLIFERA non disdegna di scendere a questioni di dettaglio di puro ambiente petrolifero che più downstream di così non si può.

Si dice, infatti, a pagina 18 della predetta position paper che «la rete carburanti continua ad essere caratterizzata dalla rigidità delle forme contrattuali nell’esercizio degli impianti. L’utilizzo di contratti diversi dagli unici previsti dalla legge per l’affidamento (comodato) e l’approvvigionamento (fornitura) degli impianti è infatti subordinato alla tipizzazione di nuove forme contrattuali mediante accordi tra le Associazioni di categoria. Accordi difficili da realizzare essendo le Associazioni dei gestori poco disponibili ad abbandonare le ampissime garanzie previste per legge dagli attuali contratti» e, quindi, a pagina 20, tra gli «interventi» pone l’obiettivo di «rimuovere le rigidità contrattuali rendendo più flessibile l’adozione di altri contratti alternativi al comodato senza una loro preventiva tipizzazione», ossia dare libertà alle aziende di andare direttamente da vecchi e nuovi gestori a proporre qualsiasi cosa in un rapporto di diretta ed individuale contrattazione (one-to-one, come si dice), togliendo di mezzo ruolo e funzioni delle associazioni di categoria.

Chi volesse approfondire le posizioni (anche oltre queste esternazioni) di UP, può consultare o scaricare la position paper cliccando col mouse sul seguente titolo:

UP position paper

Come si ricorderà, la questione si collega direttamente all’articolo 17, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che di seguito riproduciamo:

<<2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.>>

Che si dica che gli accordi sui nuovi contratti sono «difficili da realizzare» a distanza di ben cinque anni dall’emanazione della norma è già tutto un programma.

Che UP parli di «ampissime garanzie» è da un lato sorprendente (su quanto siano «ampissime» sarebbe bene sentire l’opinione non tanto dei sindacalisti quanto quella dei gestori che ne sarebbero stati «garantiti»!) e dall’altro rivelatore del suo autentico «retropensiero» («ampissime» o meno, sarebbero da rimuovere proprio in quanto «garanzie»!).

Il tema, tuttavia, è sempre strisciante. Si ricorderà che più volte l’ANTITRUST (ad esempio nella audizione per la preparazione della legge annuale sulla concorrenza del 2014) ha sottolineato che «L’Autorità auspica che la liberalizzazione delle forme contrattuali regolanti i rapporti tra proprietario dell’impianto e gestore non avvenga tramite accordi interprofessionali tipizzati (che inevitabilmente rischiano di ingessare i rapporti commerciali e dunque limitano la concorrenza sia a livello intrabrand che interbrand). Si propone dunque la modifica del testo dell’articolo 17 del d.l. n. 1/2012, così come convertito in legge n. 27/2012, nella direzione di prevedere l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento, eliminando il vincolo della tipizzazione tramite accordi interprofessionali di categoria, e lasciando eventualmente al MISE il compito di definire in negativo le tipologie di contratti non applicabili al caso di specie

Tant’è che, sempre nel 2014, nelle prime bozze del d.d.l. concorrenza predisposto dal GOVERNO RENZI, nella parte relativa alla distribuzione carburanti – in perfetta aderenza alle osservazioni dell’Antitrust – stava scritto: «Liberalizzazione delle forme contrattuali tra il titolare di autorizzazione e gestore: introdurre il principio della libera contrattazione nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori, eliminando il vincolo della tipizzazione di tali contratti tramite accordi professionali di categoria, attribuendo al MISE il compito di individuare le tipologie contrattuali non ammesse» [si veda anche Figisc Anisa News n. 41 del 13.10.2014] con una formulazione in seguito accantonata…..

All’ultima uscita di UNIONE PETROLIFERA le Organizzazioni di categoria, FAIB, FEGICA e FIGISC hanno replicato con una lettera in cui chiedono al Presidente Claudio SPINACI di chiarire la posizione dell’industria petrolifera e di farlo proprio in occasione (il prossimo 9 marzo) dell’incontro previsto per la discussione (la formula usata da UP per fissare l’incontro è esattamente quella, non proprio finissima, di «chiarimenti di fondo») sull’adozione delle ipotesi di contratto di commissione. Il testo della comunicazione inviata dalle Organizzazioni ad UP in data 28 febbraio  è il seguente:

<<Oggetto:

Tipizzazione nuove tipologie contrattuali ex legge 27/2012. Position paper UP su nuova SEN.

Egregio Presidente,

non è senza sorpresa e vivo rincrescimento che le scriventi Federazioni hanno inopinatamente dovuto prendere visione del punto di vista di Unione Petrolifera riguardo all’analisi di contesto e agli interventi richiesti al Governo in tema di contratti di gestione attraverso la position paper sulla nuova SEN 2017.

É bene subito chiarire – per evitare qualsiasi equivoco – che non si ha alcuna intenzione in questa sede di discutere le convinzioni sclerotizzate che l’industria petrolifera che opera in Italia ha continuato stancamente a sostenere in questi anni e che sono in larga parte alla base di atteggiamenti e comportamenti che hanno concorso in maniera determinante al degrado del mercato relativo, al depauperamento degli asset industriali e alla “ridotta economicità” di cui oggi si lamenta.

Ciò che pare almeno stonato ed intempestivo è la scelta di colpire con una virulenza, francamente degna di miglior causa e di altri destinatari, la legge 27/2012 e le scriventi Federazioni: la prima colpevole di individuare un percorso regolatorio per l’introduzione di nuove tipologie contrattuali; le altre accusate di essere “poco disponibili ad abbandonare le ampissime garanzie previste per legge dagli attuali contratti”.

É, infatti, proprio con quelle stesse “associazioni dei gestori” e proprio in forza di quella legge che la Sua Organizzazione è impegnata a produrre un risultato condiviso – che Lei stesso ha voluto definire importante oltre lo scopo specifico – potendo essere utilizzata per ricostituire da un lato un sistema regolatorio largamente allentato che oggi finisce per punire solo chi rispetta le leggi e dall’altro il punto di partenza di relazioni sindacali stabili e proficue, per troppo tempo colpevolmente abbandonate.

Sarebbe fin troppo semplice riepilogare puntualmente e per tabulas gli ostacoli e i veti posti dalle sue aziende (come è noto con altri soggetti le scriventi Federazioni hanno concluso accordi depositati presso il MISE diversi anni or sono) che hanno impedito in questi anni qualsiasi confronto e risultato convergente sui contratti, ma sarebbe un esercizio utile solo a chiarire le vere responsabilità di una situazione che le scriventi, invece e senza voltarsi indietro, hanno assunto l’iniziativa di voler radicalmente sovvertire, nell’interesse dell’intero sistema.

D’altra parte, sono le stesse medesime scriventi ad essersi fatte carico di un’azione propulsiva verso tutto il settore che ha portato alla definizione di una intesa sulla razionalizzazione della rete che oggi è contenuta, pur con tutti i suoi limiti, nel ddl concorrenza all’esame del Parlamento.

Tuttavia, alla luce della posizione consegnata al Governo da Unione Petrolifera, non appare in alcun modo evitabile un chiarimento formale e inequivocabile, ove la Sua Organizzazione ritenga ancora di suo interesse ricercare un accordo con le scriventi Federazioni sulle nuove tipologie contrattuali ai sensi e per gli effetti della legge 27/2012.

Se l’industria petrolifera attraverso la sua Organizzazione intendesse confermare la propria richiesta al Governo volta a modificare la suddetta legge nei termini indicati con la position paper, alle scriventi non rimarrebbe altro che prendere atto e formulare i propri migliori auguri per il nuovo percorso intrapreso.

Ma, ovviamente, non si potrebbe di certo pretendere di continuare – rinnovando antiche consuetudini – a tenere il piede in due scarpe, spostandosi il confronto dal terreno negoziale a quello governativo prima e parlamentare dopo. Sarebbe ardito e tutto sommato incauto assumere la responsabilità di far fallire il bene avviato lavoro di contrattazione per avventurarsi su altri percorsi, ma sarebbe ancora peggio lasciare vivere una contraddizione tanto grave ed insanabile.

Per queste ragioni, le scriventi Federazioni sono a richiederLe di valutare l’opportunità di assicurare anche la Sua presenza in occasione dell’incontro già previsto per il prossimo 9 marzo, tenuto conto della delicatezza della questione posta e del chiarimento formale richiesto.>>

Nota informativa
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