ASSEMBLEA GESTORI AUTOSTRADA – ROMA – 24.09.2015 – ORE 10:30

RISTRUTT

Ripubblichiamo in questa sede l’avviso [già pubblicato sul Figisc Anisa News N. 29 del 12.09.2015] di conovocazione della

ASSEMBLEA NAZIONALE UNITARIA
ANISA FAIB FEGICA DEI GESTORI DI ADS
ROMA, GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015, ORE 10:30,

VIA NAZIONALE, 50, PRESSO LA SEDE CONFESERCENTI [zona stazione Termini]

Caro collega,
come già comunicato, a ridosso di ferragosto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico hanno emanato un Decreto Interministeriale – di cui qui si allega nuovamente copia – in relazione alla rete delle Aree di Servizio autostradali e, in particolare, alla cosiddetta razionalizzazione della rete e ai criteri di gara per l’affidamento dei servizi carbolubrificanti e ristorazione presso le medesime AdS.

Ciò è avvenuto al termine di una lunga e particolarmente complessa fase di confronto tra tutti gli operatori interessati – concessionari, industria petrolifera, marchi della ristorazione, organizzazioni dei gestori – e i soggetti istituzionali competenti.
Malgrado le eccezionali difficoltà di contesto che in questi anni sono maturate – alla picchiata dei volumi di vendita ed alle critiche condizioni economiche finanziarie delle gestioni, hanno fatto riscontro il completo disinteresse dei Ministeri e l’atteggiamento di concessionari, marchi della ristorazione e, soprattutto, petrolifere uniti solo da un’unica certezza: liberarsi del «problema gestori» – il complesso dell’iniziativa assunta dalla categoria, che si è mostrata determinata con le ripetute chiusure per sciopero, credibile attraverso l’azione legale avviata presso il TAR ossia il Tribunale Amministrativo del Lazio e responsabile per effetto degli argomenti e le soluzioni negoziali proposte al «sistema», si riflette in modo evidente in una parte rilevante del Decreto.

– L’inserimento in premessa tra le «fonti legislative» del DM di una normativa [dalla legge 1034/70, al DPR 1269/71; dal d. lgs. 112/98 alla legge 27/12] assolutamente fondamentale per i gestori e che  veniva variamente considerata, seppure intanto «a chiacchiere»,  superata, decaduta, non più applicabile o anche semplicemente «impunemente violabile».
– L’ammissione della necessità di intervenire su questa «crisi di sistema» attraverso formale e ripetuta evidenziazione dell’obiettivo teso a «rendere economicamente sostenibile la gestione delle stazioni di servizio autostradali».
– L’esplicito riconoscimento [dovuto certo, ma certamente non scontato perché universalmente contestato fino a pochissime settimane fa] del principio della «continuità gestionale» – peraltro premiata da un punteggio maggiore in sede di aggiudicazione della gara – quale principio da rispettare e persino «assicurare».
– La riassunzione degli Accordi del 2002 [anch’essi fortemente contestati soprattutto dalle petrolifere] all’interno del DM.
– L’implicito riconoscimento della prevalenza del diritto del gestore ad un contratto della durata di almeno 9 anni perché regolato dalla legge, rispetto alla durata della convenzione di affidamento del servizio «riallineata» proprio per la necessità di rispettare la prima.
– La riaffermazione dell’obbligo – anche attraverso «il richiamo per gli affidatari al loro rispetto» – di definire/regolare «l’esecuzione del rapporto contrattuale con i gestori in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti»; normativa che contiene, tra l’altro, l’obbligo della contrattazione collettiva e che viene «elevata» allo stesso rango delle «normative in materia di tutela dell’occupazione e della sicurezza del personale».
– L’introduzione di un indennizzo destinato ai gestori le cui AdS dovessero essere individuate come inefficienti e quindi interessate dal processo di razionalizzazione.
– Il richiamo alle previsioni contenute all’art.17 della legge 27/12 in materia di attività non oil con l’obbligo per i concessionari di «concepire documentazione di gara e schemi di convenzione che incentivino adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche per consentire» al gestore di esercitare almeno il «convenience store sotto pensilina», se non anche in alcuni casi la «somministrazione di alimenti e bevande» comunque sempre garantita in tutti i casi «già esistenti al momento dell’entrata in vigore del Decreto».
– La revisione del sistema delle royalty ed il riequilibrio, a favore dell’offerta tecnico/qualitativa, degli standard del servizio, della diversificazione dell’offerta e delle politiche commerciali e di prezzo adeguatamente concorrenziali a cui debbono adeguarsi i concessionari per la formulazione dei meccanismi di gara in sede di rinnovo degli affidamenti.
– La possibilità di utilizzare strumenti, quali l’accettatore automatico di carte e banconote, volti a contenere le spese di gestione in alcune specifiche situazioni oggettivamente individuate comunque solo nel turno notturno, senza che questi stessi strumenti possano ledere il principio del «pubblico servizio» ovvero essere usati strumentalmente per sostituire surrettiziamente il gestore ed eroderne progressivamente diritti e condizioni economiche.

Scacchiera

Sono quelli elencati sopra alcuni tra i più rilevanti elementi che il Decreto Interministeriale contiene e mette inequivocabilmente a fuoco, a dispetto delle condizioni dalle quali si è partiti appena pochi mesi indietro, in forza dell’iniziativa che su più fronti la categoria è stata capace di avviare efficacemente.

E TUTTAVIA LA SODDISFAZIONE PER UN TALE TANGIBILE RISULTATO RAGGIUNTO NON CI CONSENTE DI VOLTARE PAGINA E SEMPLICEMENTE GUARDARE AL FUTURO.

Infatti, per effetto di un vero e proprio «colpo di mano» realizzato negli ultimissimi giorni, contraddicendo il lungo, fatico e paziente lavoro di cucitura e mediazione a cui si era lavorato, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali capaci di determinare – nei fatti ed in palese contrasto con i principi normativi a cui si riferisce il provvedimento stesso – lo svuotamento degli elementi sopra sinteticamente illustrati.

A cominciare dal principio della «continuità gestionale» che con un «codicillo» nottetempo aggiunto si pretenderebbe di abrogare «per le future procedure di gara» e dal cui rispetto si vorrebbe esentare questo soggetto invece di quello o non applicare in particolari circostanze invece di altre.
Per altro verso il DM è stato farcito in ultimo di previsioni quali, a titolo di esempio, la lista delle 119 AdS che dovranno andare assegnate a bando congiunto oil e non oil.
Lista che viene individuata in modo arbitrario [nel Decreto non c’è traccia dei criteri certamente utilizzati], ingiustificato [lo scopo di «riportare condizioni di economicità ed efficienza nei servizi» è, in questo caso, utilizzato in modo strumentale e del tutto fuorviante] e illegittimo [poiché lede il diritto, procurando un ingiusto danno ai gestori, alla continuità gestionale ed alla durata certa dei propri contratti, sancito dalla legge, affermato negli Accordi del 2002 e ribadito nel Decreto stesso].
Ma è proprio attraverso tali previsioni che si concretizzano finalmente i tentativi di stravolgere l’intero segmento autostradale e la struttura stessa del mercato, allo scopo di favorire sfacciatamente alcuni soggetti ben individuati.

Secondo una prima e prudente stima, infatti, delle 119 AdS in questione almeno 80 saranno considerate a «prevalenza non oil», vale a dire che saranno aggiudicate ad un marchio della ristorazione che, in questo modo, potrà direttamente gestire anche il servizio carbolubrificanti.
Questi soggetti, peraltro, vengono inspiegabilmente «esentati» dall’obbligo di assicurare la continuità gestionale e dal dover rispettare la normativa che prescrive l’utilizzo di contratti di comodato regolati dalla medesima legge, oltreché quella che impone la contrattazione collettiva.

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Un vero e proprio «regalo», sia in termini di riserva di AdS sia in termini di obblighi a cui dover soggiacere, che, oltre al resto, determina quella che in linguaggio antitrust viene definita come «legislazione asimmetrica», capace cioè di consegnare vantaggi competitivi ad alcuni soggetti – i marchi della ristorazione, appunto – non solo in sede di aggiudicazione delle gare, ma anche [e forse soprattutto] nelle condizioni che determinano le future capacità concorrenziali.
Cosa che chiama in causa direttamente le compagnie petrolifere le quali, tuttavia, per lunghi tratti sono state letteralmente assenti dal dibattito, perpetuando la «tradizione» avviata almeno due lustri fa, tranne, sul bell’ultimo, «emergere» per un verso lamentando pubblicamente – non senza ragioni, ma troppo tardi ed in modo del tutto sterile – la mancata «razionalizzazione della rete» [25 AdS si chiudono, 16 se ne aprono] e per l’altro concentrando tutti i propri sforzi nel chiedere e ottenere, nel buio delle «segrete stanze», lo svuotamento della «continuità gestionale».

Un atteggiamento intellettualmente pigro e miope, in continuità con quello che in passato ha consegnato nelle mani dei concessionari il «bottino» costituito da un livello di royalties [ma anche di condizioni contrattuali] palesemente insostenibile [se ne è accorta, alla fine, persino l’Antitrust], e che per il prossimo futuro rischia di rinnovarsi pure attraverso le condizioni di favore – discriminatorie nei confronti dei gestori – alle quali le compagnie si accingono a rifornire, direttamente o indirettamente, i loro stessi competitors, marchi della ristorazione e non solo.

QUESTO É LO STATO DELL’ARTE AD OGGI CHE CI COSTRINGE INEVITABILMENTE AD ASSUMERE NUOVE IMPORTANTI DECISIONI ED ALTRE EFFICACI INIZIATIVE.

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Per consultare e scaricare in formato pdf gli allegati relativi alle singole destinazioni delle AdS è sufficiente cliccare col mouse sui titoli seguenti:

ALLEGATO 1 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 1 – 25 AdS destinate a chiusura tra il 2015 ed il 2018

ALLEGATO 2 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 2 – 14 AdS destinate ad accorpamento dei servizi [per accorpamento si intende la gestione unificata di numero due aree di servizio prospicienti]

ALLEGATO 3 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 3 – 119 AdS destinate alla assegnazione di un unico affidatario per i servizi oil e non oil

ALLEGATO 4 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 4 – 71 AdS destinate alla selfizzazione in notturno dei servizi oil e non oil

ALLEGATO 5 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 5 – 234 AdS destinate al mantenimento dei servizi attuali

ALLEGATO 6 piano ristrutturazione autostrade

Allegato 6 – 16 AdS di nuova costruzione

Nota informativa
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