SPAGNA: IL NO-GHOST DI VALENCIA

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Riprendiamo da QUOTIDIANO ENERGIA una notizia che riguarda la rete distributiva dei carburanti in Spagna: uno dei consigli regionali del Paese iberico mette al bando le pompe ,ghost:

<<La Regione spagnola di Valencia ha vietato le stazioni di servizio senza personale. In base alla legge di bilancio 2016 della Comunidad Valenciana, infatti, dal 1° gennaio 2016 tutti i punti vendita dovranno essere operati nelle ore diurne da almeno un addetto. L’obiettivo del provvedimento è mantenere l’occupazione, garantire la sicurezza degli automobilisti e mettere al riparo gli utenti disabili dal rapido sviluppo delle stazioni di servizio “ghost.

Il presidente della Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Javier Bru, ha spiegato che le nuove norme vietano di fatto le stazioni di servizio self-service, poiché nella Comunidad Valenciana l’orario diurno va, a seconda della stagione, dalle 6-7 alle 22-23>>.

CADENA SER [l’importante catena di tutte le emittenti aderenti alla Società Spagnola di Radiodiffusione], riporta a sua volta che <<il Consiglio regionale della Comunità Valenciana ha introdotto modifiche legislative al fine di proibire i distributori self-service non presidiati, ponendo in tal modo fine al trend «low cost» nella distribuzione dei carburanti. Dal gennaio di quest’anno, ogni distributore di carburante nel territorio della Comunità dovrà avere durante le ore diurne almeno un operatore che presidi l’area in caso di incidenti o per aiutare i disabili a rifornirsi. L’iniziativa del consiglio regionale della Comunità rappresenta un duro colpo ai distributori «low cost» divenuti sempre più popolari nel paese sin dagli esordi della crisi economica nel 2008.

Tali distributori riducono i costi eliminando personale e installando casse automatiche a fianco della pompa self-service.

Con il nuovo regolamento, almeno un operatore dovrà essere presente in ciascun distributore nelle ore diurne, ovverosia dalle 06 alle 22 o dalle 07 alle 23 [l’orario esatto deve ancora essere stabilito]. I distributori «low cost» che non si adegueranno alle nuove regole rischiano di incorrere in sanzioni amministrative da 3.000 a 15.000 euro.

La Comunità Valenciana, che ha una popolazione di circa 5 milioni di abitanti al momento conta circa un centinaio di distributori ghost>>.

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Tutti sappiamo a che punto è la cosa in Italia.
Ad inizio 2012 il Governo Monti varava la famosa legge sulle liberalizzazioni, introducendo gli impianti ghost che avrebbero dovuto favorire un prezzo conveniente.

Lo stesso Governo che due mesi prima aveva aumentato le accise sui carburanti del 20,5 %.

Il ghost venne liberalizzato dapprima nelle aree non abitate con la legge 27/2012 [Articolo 18 – Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati – 1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.»].
Come sempre – su sollecitazione di operatori assolutamente «indigeni» della distribuzione carburanti – l’Unione Europea [famosa per risolvere con solerzia e autoritarismo i problemi fasulli e lasciar marcire con irresolutezza e rassegnazione le grandi questioni] ci mise dentro le mani.

Così la legge nazionale comunitaria 161/2014 ne ha estesa la liberalizzazione ovunque [Articolo 23 – Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EUPILOT 4734/13/ MARK – 1. All’articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ovunque siano ubicati»].

Ora la Comunità Autonoma Valenciana dimostra – con fondate ragioni – di avere assai più buon senso di quanto non ne abbia dimostrato sulla questione lo Stato Italiano, per non parlare poi  dell’intera plétora dei burocrati di Eurolandia.

Che assai probabilmente non mancheranno, questi ultimi citati, di perdere l’occasione per mettere sotto accusa la decisione degli spagnoli.

Nota informativa
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