SUI GHOST I SINDACATI SCRIVONO A GOVERNO E REGIONI

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Oggetto:

Nuove norme in materia di distribuzione dei carburanti in impianti completamente automatizzati nei centri abitati. FAIB FEGICA e FIGISC ribadiscono l’obbligo del presidio.

Egregi signori,

in riferimento alla legge n. 161/14, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013- bis”, in vigore dal 25 novembre 2014, con la quale il legislatore è intervenuto per modificare il secondo periodo dell’art. 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilendo che “Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”, FAIB FEGICA e FIGISC ribadiscono che la nuova normativa riconferma l’obbligatorietà del presidio degli impianti.

Ad avviso delle Federazioni dei gestori, la nuova norma consente ora, sia fuori che dentro i centri abitati, l’installazione e il mantenimento di impianti di distribuzione dei carburanti completamente automatizzati, senza la presenza del gestore, come soggetto inteso in riferimento all’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 32/98; ciò non smentisce però la possibilità, peraltro confermata dal primo periodo del comma 7, che sia istituito o mantenuto l’obbligo di presidio degli impianti medesimi da parte del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori, ai fini di sicurezza, sorveglianza e per evenienze speciali che si dovessero realizzare sull’impianto, anche in riferimento ad esigenze particolari di garantire la continuità del servizio durante gli orari di apertura o come nel caso di prestazioni a favore di cittadini diversamente abili.

Va in questa direzione la nota tecnica allegata condivisa dalle tre Federazioni che fa perno sulla lettura coordinata del comma 7 dell’art. 28 del DL n. 98/2011 che contiene, come si sa, due diversi periodi.

Il primo afferma che “Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori”.

Ne consegue che l’installazione di tali apparecchiature su tutti gli impianti impone che durante le ore di apertura degli stessi non può essere in alcun modo limitato l’uso da parte della clientela del self service pre-pay, a condizione però che, quando è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori (obbligo di presidio dell’impianto).

Il secondo periodo, oggetto delle ultime recenti modifiche, recita: “Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti,
ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo
continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”.

Ne deriverebbe un’apparente contraddittorietà delle due norme ed una asimmetria normativa che espleterebbe i suoi effetti negativi (l’assenza di presidio) proprio laddove essa sarebbe più necessaria ossia nei centri abitati.

Per FAIB FEGICA e FIGISC, dunque, come ben si evidenzia nella nota, occorre fare attenzione a ai concetti di assistenza e presidio. Alla luce di tale distinzione il secondo periodo del comma 7, si spiega, per un evidente e necessario coordinamento con il primo, nell’unico modo possibile: la norma vieta che presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, siano posti in essere vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ma consente, ove previsto da norme di legge, di mantenere l’obbligo di presidio per le (diverse) esigenze di sorveglianza a fini di sicurezza.

Ed infatti il presidio (a fini di sicurezza), è espressamente richiamato come necessario dal primo periodo dell’art. 7, quando afferma l’obbligo di mantenere e garantire
la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto durante gli orari di apertura, in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, mentre sono in funzione contemporaneamente gli erogatori del self service pre-pay.

Tutto ciò conferma per FAIB FEGICA e FIGISC che le norme attualmente in essere consentono di installare e mantenere, sia fuori che dentro i centri abitati, impianti “non assistiti”, quindi completamente automatizzati e senza la presenza del gestore (il soggetto di cui all’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 32/98), mentre le Regioni possono mantenere (o introdurre, ove non già previsto) l’obbligo di presidio degli impianti completamente automatizzati per motivi di sicurezza e salute pubbliche, quelli che la stessa UE considera tra i motivi imperativi di interesse generale.

Alla luce di questa esposizione, dettagliatamente argomentata nella nota allegata, FAIB FEGICA e FIGISC invitano i destinatari della presente comunicazione a voler considerare le opportune misure da intraprendere per garantire il corretto svolgimento, in sicurezza, delle attività nell’ambito delle nuove disposizioni.

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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